Origine ed evoluzione della disciplina in materia di bonus edilizi
La materia della cessione del credito dei bonus derivanti da interventi edilizi è sempre stata caratterizzata da modifiche continue, solitamente accoppiate a progressivi allargamenti del campo di applicazione.
Le ultime modifiche: il Decreto Sostegni Ter e il DL 13/2022
Durante gli ultimi due anni si sono comunque susseguite altre modifiche in materia, alcune migliorative, altre molto discutibili.
Nei primi mesi del 2022, in particolare, l’attenzione riguardo questo tema è stata totalmente assorbita dal DL 4/2022 “Decreto Sostegni Ter”, che, con l’articolo 28, è entrato a gamba tesa sulla legislazione precedente. In sostanza si è passati da una regolamentazione che consentiva la libera circolazione dei crediti tra fornitori, banche, intermediari, general contractor, etc., a un contesto in cui i crediti fiscali da bonus edilizi possono essere soggetti a un solo passaggio (aggiuntivo rispetto all’eventuale sconto in fattura).
Attraverso questo provvedimento restrittivo il Governo aveva intenzione di arginare le numerose frodi che hanno interessato la materia, ma ha ottenuto il solo risultato di bloccare parte del mercato, incapace di far fronte all’afflusso di crediti impossibili da ricedere.
Ciò ha comportato una sollevazione del comparto edilizio che, a sua volta, ha spinto l’esecutivo a intervenire nuovamente sulla materia attraverso un ulteriore provvedimento correttivo contenuto nel DL 13/2022. Quest’ultimo documento riscrive completamente il comma 1 dell’articolo 121 del DL 34/2020, aggiungendo la possibilità di ulteriori due cessioni successive alla cessione iniziale o allo sconto in fattura, purché tali passaggi avvengano tra banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.
Sconto in fattura e cessione del credito: la situazione a oggi
Con quest’ultimo provvedimento la situazione è sicuramente migliorata e si è trovato un accettabile punto di incontro tra le esigenze di mercato e di crescita economica da una parte, e la necessità di contrastare frodi e ruberie dall’altra.
Non resta che sperare che il quadro legislativo attuale, seppur imperfetto, non subisca ulteriori cambiamenti, ma rimanga immutato almeno fino alla scadenza attualmente prevista (31/12/2024), in modo da consentire ai privati e agli operatori di potersi attrezzare e programmare gli interventi in maniera efficace.